Esodo 22
Antico Testamento ¡ Legge ¡ Riveduta
Se uno ruba un bue o una pecora e li ammazza o li vende, restituirĂ cinque buoi per il bue e quattro pecore per la pecora.
Se il ladro, còlto nellâatto di fare uno scasso, è percosso e muore, non vâè delitto dâomicidio.
Se il sole era levato quandâavvenne il fatto, vi sarĂ delitto dâomicidio. Il ladro dovrĂ risarcire il danno; e non ha di che risarcirlo, sarĂ venduto per ciò che ha rubato.
Se il furto, bue o asino o pecora che sia gli è trovato vivo nelle mani, restituirà il doppio.
Se uno arrecherĂ deâ danni a un campo altrui o ad una vigna, lasciando andare le sue bestie a pascere nel campo altrui risarcirĂ il danno col meglio del suo campo e col meglio della sua vigna.
Se divampa un fuoco e sâattacca alle spine sĂŹ che ne sia distrutto il grano in covoni o il grano in piedi o il campo, chi avrĂ acceso il fuoco dovrĂ risarcire il danno.
Se uno affida al suo vicino del danaro o degli oggetti da custodire, e questi siano rubati dalla casa di questâultimo, se il ladro si trova, restituirĂ il doppio.
Se il ladro non si trova, il padrone della casa comparirĂ davanti a Dio per giurare che non ha messo la mano sulla roba del suo vicino.
In ogni caso di delitto, sia che si tratti dâun bue o dâun asino o dâuna pecora o dâun vestito o di qualunque oggetto perduto del quale uno dica: "Eâ questo qui!" la causa dâambedue le parti verrĂ davanti a Dio; colui che Dio condannerĂ , restituirĂ il doppio al suo prossimo.
Se uno dà in custodia al suo vicino un asino o un bue o una pecora o qualunque altra bestia, ed essa muore o resta stroppiata o è portata via senza che ci sian testimoni,
interverrĂ fra le due parti il giuramento dellâEterno per sapere se colui che avea la bestia in custodia non ha messo la mano sulla roba del suo vicino. Il padrone della bestia si contenterĂ del giuramento, e lâaltro non sarĂ tenuto a rifacimento di danni.
Ma se la bestia gli è stata rubata, egli dovrĂ risarcire del danno il padrone dâessa.
Se la bestia è stata sbranata, la produrrà come prova, e non sarà tenuto a risarcimento per la bestia sbranata.
Se uno prende in prestito dal suo vicino una bestia, e questa resti stroppiata o muoia essendo assente il padrone dâessa, egli dovrĂ rifare il danno.
Se il padrone è presente, non vâè luogo a rifacimento di danni; se la bestia è stata presa a nolo, essa è compresa nel prezzo del nolo.
Se uno seduce una fanciulla non ancora fidanzata e si giace con lei, dovrĂ pagare la sua dote e prenderla per moglie.
Se il padre di lei rifiuta del tutto di dargliela, paghi la somma che si suol dare per le fanciulle.
Non lascerai vivere la strega.
Chi sâaccoppia con una bestia dovrĂ esser messo a morte.
Chi offre sacrifizi ad altri dèi, fuori che allâEterno solo, sarĂ sterminato come anatema.
Non maltratterai lo straniero e non lâopprimerai; perchĂŠ anche voi foste stranieri nel paese dâEgitto.
Non affliggerete alcuna vedova, ne alcun orfano.
Se in qualche modo li affliggi, ed essi gridano a me, io udrò senza dubbio il loro grido;
la mia ira sâaccenderĂ , e io vi ucciderò con la spada; e le vostre mogli saranno vedove, e i vostri figliuoli orfani.
Se tu presti del danaro a qualcuno del mio popolo, al povero châè teco, non lo tratterai da usuraio; on glâimporrai interesse.
Se prendi in pegno il vestito del tuo prossimo, glielo renderai prima che tramonti il sole;
perchĂŠ esso è lâunica sua coperta, è la veste con cui si avvolge il corpo. Su che dormirebbâegli? E se avverrĂ châegli gridi a me, io lâudrò; perchĂŠ sono misericordioso.
Non bestemmierai contro Dio, e non maledirai il principe del tuo popolo.
Non indugerai a offrirmi il tributo dellâabbondanza delle tue raccolte e di ciò che cola dai tuoi strettoi. Mi darai il primogenito deâ tuoi figliuoli.
Lo stesso farai del tuo grosso e del tuo minuto bestiame: il loro primo parto rimarrĂ sette giorni presso la madre; lâottavo giorno, me lo darai.
Voi mi sarete degli uomini santi; non mangerete carne di bestia trovata sbranata nei campi; gettatela ai cani.